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Sez. 1, Sentenza n. 3763 del 19/11/1968 (Rv. 337144 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI NON CONFORMI - STORNO DI DIPENDENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'INTENZIONALITA DELLO STORNO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337144-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI NON CONFORMI - STORNO DI DIPENDENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'INTENZIONALITA DELLO STORNO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce storno di dipendenti, quale atto di concorrenza sleale, il comportamento diretto intenzionalmente a privare il concorrente di elementi indispensabili o almeno utili al buon andamento dell'azienda. L'accertamento dell'intenzionalita dello storno e rimesso al giudice di merito insindacabilmente, se correttamente motivato. Conforme alle sentenze n.1824-67, massima n.328724 sulla prima parte n.1561-66, mass. N.323107.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)