Sez. 1, Sentenza n. 3763 del 19/11/1968 (Rv. 337144 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI NON CONFORMI - STORNO DI DIPENDENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'INTENZIONALITA DELLO STORNO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI NON CONFORMI - STORNO DI DIPENDENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'INTENZIONALITA DELLO STORNO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce storno di dipendenti, quale atto di concorrenza sleale, il comportamento diretto intenzionalmente a privare il concorrente di elementi indispensabili o almeno utili al buon andamento dell'azienda. L'accertamento dell'intenzionalita dello storno e rimesso al giudice di merito insindacabilmente, se correttamente motivato. Conforme alle sentenze n.1824-67, massima n.328724 sulla prima parte n.1561-66, mass. N.323107.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)