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Sez. 1, Sentenza n. 6928 del 21/11/1983 (Rv. 431591 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - STORNO DEI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA DA PARTE DI UN IMPRENDITORE CONCORRENTE - DIVIETO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ART. 2528 N. 3 COD. CIV. - CONTRASTO CON GLI ARTT. 35 E 41 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431591-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - STORNO DEI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA DA PARTE DI UN IMPRENDITORE CONCORRENTE - DIVIETO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ART. 2528 N. 3 COD. CIV. - CONTRASTO CON GLI ARTT. 35 E 41 COST. - INSUSSISTENZA.*

Lo storno dei dipendenti di un'impresa da parte di un imprenditore concorrente deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (cosiddetto animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in Sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente; ed il detto divieto manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 41 e 35 cost., atteso che la tutela costituzionale dei principi di libertà della iniziativa economica e del diritto al lavoro è subordinata alla non lesione dell'utilità sociale e di una corretta economia di mercato, a cui risponde l'esigenza che la concorrenza fra gli imprenditori si svolga in modo leale. (Conf 2996/80, mass nn 406746 e 406749; (Conf 125/74, mass n 367692; (Conf 3763/68, mass n 337144; (Conf 1561/67, mass n 323107).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2598 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)