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Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 16/05/1981 (Rv. 413802 - 01)

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZI DI AFFRANCAZIONE DELLE ENFITEUSI RUSTICHE DISCIPLINATI DALLA LEGGE N 607 DEL 1966 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413802-01

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZI DI AFFRANCAZIONE DELLE ENFITEUSI RUSTICHE DISCIPLINATI DALLA LEGGE N 607 DEL 1966 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, si applica anche, ai giudizi di affrancazione delle enfiteusi rustiche disciplinati dalla legge 22 luglio 1966 n 607, a nulla rilevando che tali giudizi si svolgono, in virtu dell'art 5 della legge 2 marzo 1963 n 320, secondo il nuovo rito dettato per le controversie individuali di lavoro, per le quali l'art 3 della legge n 742 del 1969 esclude l'operativita della suindicata sospensione. Infatti le eccezioni al principio generale della sospensione in questione sono stabilite dall'art 3 citato sulla base della natura della controversia, e non in relazione al rito per essa previsto, e i giudizi sopra menzionati non sono riconducibili nell'ambito dello art 409 cod proc civ, ove vengono individuate le controversie individuali di lavoro, poiche il relativo rapporto non e derivante da contratti agrari contemplati da questa norma.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)