Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 23/05/2012 (Rv. 622811 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione feriale dei termini - Applicabilità.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Al giudizio di affrancazione delle enfiteusi rustiche, previsto dalla legge 22 luglio 1966 n. 607, si applica la sospensione feriale di termini, in quanto non è una controversia agraria, a nulla rilevando che esso sia soggetto al rito del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)