Sez. 1, Sentenza n. 661 del 20/01/1992 (Rv. 475387 - 01)
Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - Confusione di prodotti e attività - In genere | Produzione di mobilio cosiddetto d'arte - Utilizzazione dell'altrui idea di forma estetica - Concorrenza sleale - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - Confusione di prodotti e attività - In genere
Non concreta concorrenza sleale la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, allorché l'identità consegua al fatto che detta forma è stata utilizzata non già in funzione di esigenze di particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego (modello di utilità), ma per dare a prodotti industriali uno speciale ornamento (modelli ornamentali). Pertanto, ove si verifichi una simile condizione, con riguardo alla produzione di mobilio così detto d'arte, (nella specie, oggetti ispirati a linee dominanti nell'artigianato italiano e provenzale dei secoli XVI e XVII, rielaborati ed adattati agli spazi abitativi attuali), non costituisce concorrenza sleale l'utilizzare l'altrui idea di forma estetica, non coperta o non più coperta dal brevetto per modello ornamentale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)