Sez. 5 - , Sentenza n. 15047 del 04/02/2019 Ud. (dep. 05/04/2019) Rv. 275101 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Rito abbreviato - Richiesta formulata da difensore non munito di procura speciale - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Conseguenze in tema di deducibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE
La celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, in assenza del consenso dell'imputato, non comparso, e di una valida procura speciale ex art. 438, comma 3, cod. proc. pen., configura una causa di nullità di ordine generale, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, ma non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen., sicchè la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque deve essere rilevata, anche d'ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)