Sez. 2, Sentenza n. 2082 del 17/07/1973 (Rv. 365253 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DEPOSITO IN SEDE DI GRAVAME DI DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - DEROGA - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DEPOSITO IN SEDE DI GRAVAME DI DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - DEROGA - INSUSSISTENZA.*
La norma dell'art 345, secondo comma, cod proc civ, la quale per le ipotesi di produzione in appello di documenti che potevano essere esibiti in primo grado autorizza il giudice ad applicare, per le spese del giudizio di appello, la disposizione dell'art 92 dello stesso codice, non intende affatto derogare al principio della soccombenza, ma conferisce al giudice un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio non puo essere dedotto come motivo di annullamento della sentenza di merito in Cassazione. (Conf 2645/70, mass n 349065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)