Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 12/12/1970 (Rv. 349065 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGA ALLA SOCCOMBENZA PER LE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGA ALLA SOCCOMBENZA PER LE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La norma dell'art 345, secondo comma, cod proc civ, la quale, per la ipotesi di produzione in appello di documenti che potevano essere esibiti in primo grado, autorizza il giudice ad applicare, per le spese del giudizio di appello, la disposizione dell'art 92 dello stesso codice, non intende affatto imporre allo stesso di derogare al fondamentale principio della soccombenza, ma conferirgli solo, nell'ambito del predetto art 92, un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio non puo, pertanto, essere dedotto come motivo di annullamento della sentenza di merito in Cassazione. (Conf 2652'69, mass n 342247 V 1534'70, mass n 347388 957'70, mass n 346410).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)