Sez. 3, Sentenza n. 114 del 14/01/1976 (Rv. 378748 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - CONTENUTO - LIMITI - PRECISAZIONE DI DETTAGLI DURANTE L'ESPERIMENTO DEL MEZZO - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - CONTENUTO - LIMITI - PRECISAZIONE DI DETTAGLI DURANTE L'ESPERIMENTO DEL MEZZO - AMMISSIBILITA.*
A soddisfare l'esigenza - posta dall'art 244, primo comma, cod proc civ - della specificazione dei fatti sui quali ciascuno dei testimoni deve essere interrogato, e sufficiente che i fatti dedotti a prova siano sintetizzati nei loro dati essenziali ed esposti in modo atto sia a confortare - se confermati - la tesi difensiva del deducente, sia a consentire all'altra parte di potervi contraddire mediante la tempestiva deduzione di una prova contraria, mentre e riservato alla diligenza del giudice ed alle parti medesime procedere, durante l'esperimento del mezzo, alla precisazione di ogni ulteriore dettaglio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)