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Sez. L, Sentenza n. 1300 del 27/02/1979 (Rv. 397552 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397552-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*

A soddisfare l'esigenza, posta dall'art 244 cod proc civ, della specificazione dei fatti sui quali ciascuno dei testimoni deve essere interrogato, e sufficiente che i fatti dedotti a prova siano sintetizzati nei loro dati essenziali ed esposti in modo atto sia a confortare - se confermati - la tesi difensiva del deducente, sia a consentire all'altra parte di potervi contraddire, mediante la tempestiva deduzione di una prova contraria, mentre e riservata alla diligenza del giudice ed alle parti medesime, procedere, durante l'esperimento del mezzo, alla precisazione di ogni ulteriore dettaglio. (Conf 4619/77, mass n 388224; (Conf 114/76, mass n 378748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)