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Sez. L, Sentenza n. 8182 del 22/07/1991 (Rv. 473278 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere | Lavoratore dipendente da impresa industriale dichiarata in stato di crisi - Mantenimento in servizio oltre il limite dell'età pensionabile - Facoltà di opzione - Esercizio tempestivo - Sospensione di detta facoltà in virtù dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984 n. 193 - Lavoratore - Compimento del sessantesimo anno di età - Sua coincidenza con il giorno di scadenza del periodo di operatività della predetta sospensione - Effetti della esercitata opzione - Fruibilità.
Stato
decisa il 1991-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473278-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere

Il lavoratore che abbia tempestivamente esercitato la facoltà di opzione per il mantenimento in servizio oltre il limite dell'età pensionabile, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 - convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54 - e che sia dipendente da impresa industriale rispetto alla quale, essendo stato dichiarato lo stato di crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977 n. 675, opera la sospensione della suddetta facoltà in virtù dell' art. 1 della legge 31 maggio 1984 n. 193, ove compia il sessantesimo anno di età in coincidenza con il giorno in cui scade il periodo durante il quale l'impresa datrice di lavoro è stata abilitata, con opposto decreto ministeriale, a dar corso a detta sospensione, può ugualmente fruire degli effetti dell'esercitata opzione, in quanto, fino allo spirare di questo giorno deve essere ritenuto - in applicazione della disciplina del compito dei termini, desumibile dagli artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ. e valido anche per il calcolo dell'età, ai fini della determinazione del momento di collocamento a riposo del lavoratore, sia esso dipendente pubblico o privato - ancora in servizio, per non essere stata ancora raggiunta l'età pensionabile, con conseguente operatività delle garanzie di stabilità dalle quali il rapporto sia eventualmente presidiato; mentre già nel giorno successivo la facoltà di recesso del datore di lavoro ex art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (compimento del sessantesimo anno) resta preclusa dalla anteriore opzione per la continuazione del rapporto e dalla contemporanea scadenza del periodo di sospensione di efficacia della medesima, continuando ad operare, in favore del lavoratore le suddette garanzie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 1, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 31/05/1984 num. 193 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)