Sez. 5, Sentenza n. 36859 del 16/01/2013 Ud. (dep. 06/09/2013) Rv. 258039 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di indebita compensazione - Condotta posta in essere in data antecedente alla sua introduzione - Sanzionabilità ai sensi dell'art. 640 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, costituisce un "novum" nel diritto penale tributario con la conseguenza che la relativa condotta non può ritenersi sanzionata, prima della sua introduzione da parte dell'art. 35, comma settimo, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall'art. 640 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva riqualificato i fatti, commessi in data antecedente al 2006 e contestati quali ipotesi di truffa, nel reato di indebita compensazione, ritenendo un rapporto di continuità normativa tra le due fattispecie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)