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Sez. L, Sentenza n. 1728 del 16/02/2000 (Rv. 533933 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Provvedimento di assegnazione di crediti - Potere del giudice dell'esecuzione di accertare anche d'ufficio la corrispondenza del credito azionato al titolo esecutivo - Sussistenza - Opposizione del creditore agli atti esecutivi - Esperibilità.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533933-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

In sede di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. di crediti pignorati, il giudice dell'esecuzione deve controllare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo, ferma restando la possibilità per il creditore di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che riconosca l'eccedenza quantitativa del credito azionato rispetto a quello effettivamente spettante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)