Sez. 3, Sentenza n. 11758 del 06/08/2002 (Rv. 556688 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Foro della residenza del debitore - Persone giuridiche - Criteri di applicabilità di detto foro - Foro della sede legale - Foro dello stabilimento con rappresentante autorizzato - Applicabilità di entrambi in alternativa.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 543 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)