Sez. U - , Ordinanza n. 20164 del 24/09/2020 (Rv. 658855 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Persona disabile - Progetto individuale ex art. 14 l. n. 328 del 2000 - Mancata attuazione - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa. (La S.C. ha affermato il principio, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione, in un giudizio promosso dall'amministratore di sostegno di un soggetto disabile, al fine di ottenere l'accertamento della natura discriminatoria del comportamento della P.A., che non aveva attivato i servizi previsti nel progetto individuale, oltre alla condanna alla immediata attivazione di tali servizi e al risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Legge 08/11/2000 num. 328 art. 14, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)