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Sez. U - , Ordinanza n. 2481 del 27/01/2023 (Rv. 666883 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Persone in condizione di disabilità gravissima - Assegno di cura - Mancata o tardiva erogazione - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666883-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata erogazione dell'assegno di cura - previsto dall'art. 3 del

d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 7 maggio 2014 e dall'art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 14 maggio 2015 e stabilito dalle Regioni (nella specie, dalla Regione Campania) per favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di disabilità gravissima - in quanto, una volta riconosciuta dalla P.A. la sussistenza dello "status" sanitario da cui consegue il diritto di ottenere l'erogazione, nessuno spazio residua alla discrezionalità amministrativa.

Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, DM min. LSO 07/05/2014 art. 3, DM min. LSO 14/05/2015 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)