Sez. L, Sentenza n. 4716 del 12/07/1983 (Rv. 429608 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - CATEGORIA IMPIEGATIZIA E CATEGORIA OPERAIA - DISTINZIONE - DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI ED ASTRATTI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO UTILI ALLA RICONDUZIONE DELLE MANSIONI ALL'UNA O ALL'ALTRA CATEGORIA - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - CATEGORIA IMPIEGATIZIA E CATEGORIA OPERAIA - DISTINZIONE - DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI ED ASTRATTI - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO UTILI ALLA RICONDUZIONE DELLE MANSIONI ALL'UNA O ALL'ALTRA CATEGORIA - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
In Sede di legittimità può sindacarsi soltanto la Determinazione dei criteri generali ed astratti per distinguere la categoria impiegatizia da quella operaia, caratterizzandosi la prima per l'estremo della collaborazione intesa non come generico apporto all'attività imprenditoriale di produzione o di scambio, ma come contributo idoneo ad integrare ed eventualmente sostituire l'opera propria, tecnica ed amministrativa, dell'imprenditore e quindi come "cooperazione" con quest'ultimo nei compiti di organizzazione, propulsione, direzione e vigilanza della impresa e dell'attività aziendale, mentre non è nella suddetta Sede sindacabile, se adeguatamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice del merito a ritenere le mansioni svolte dal dipendente riconducibili all'una o all'altra categoria. (nella specie sancendo tale principio il S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ricondotto alla categoria operaia, alla stregua del C.C.n.L. 1 maggio 1976, per il settore metalmeccanico e della legge sull'impiego privato da tale contratto richiamata, le mansioni di un dipendente con qualifica di archivista, in considerazione del fatto che queste erano prevalentemente manuali, prive di discrezionalità e di qualsiasi potere di iniziativa ed estremamente semplici). (V 4447/80, mass n 406866; (V 4871/79, mass n 401496; (V 4871/79, mass n 401495).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)