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Sez. 2, Sentenza n. 9497 del 11/11/1994 (Rv. 488546 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Eliminazione della cosa comune e sostituzione con altra di diversa consistenza e struttura - Divieto - Abbattimento di un muro portante di un edificio in condominio e sostituzione con travi in ferro - Innovazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488546-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

La norma contenuta nell'art. 1102 del codice civile, nel sancire il diritto di ogni partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto, gli attribuisce la facoltà di apportarvi, a tal fine, le modificazioni necessarie al suo miglioramento ma non certamente quella di eliminarla, sia pure per sostituirla poi con altra di diversa consistenza e struttura. Ne consegue che l'abbattimento di un muro portante di un edificio in condominio - sia pur sostituito, come nella specie, da travi in ferro -, incidendo sulla struttura essenziale della cosa comune e sulla sua precipua funzione, non può farsi rientrare nell'ambito delle facoltà concesse al singolo partecipante alla comunione dal citato art. 1102 cod. civ., ma costituisce vera e propria innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall'art. 1120 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)