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Sez. 2, Sentenza n. 3741 del 18/06/1982 (Rv. 421700 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELLO EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ABBATTIMENTO DI MURO PERIMETRALE - DISCIPLINA EX ART. 1102 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INNOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421700-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELLO EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ABBATTIMENTO DI MURO PERIMETRALE - DISCIPLINA EX ART. 1102 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INNOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

L'abbattimento di muro perimetrale di edificio condominiale in cemento armato ad opera di un condomino - ravvisabile anche nel caso in cui venga rimossa la muratura (di tamponatura) facente parte di detto muro - incidendo sulla sostanza essenziale della cosa, non rientra nell'ambito dell'art. 1102 cod. civ., che, nel regolare i diritti dei partecipanti alla comunione al fine di salvaguardare l'interesse comune e quello dei singoli, consente solo modificazioni delle cose comuni nei limiti indicati, bensì costituisce innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall'art. 1120 cod. civ.. (V 5843/80, mass n 409657; (V 1111/80, mass n 404590; (V 4592/78, mass n 394265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)