diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2038 del 07/03/1997 (Rv. 502856 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Bonaria composizione della controversia - Necessità - Fattispecie in tema di azione di reintegra del conduttore - Accoglimento della stessa - Successiva pronuncia di risoluzione del contratto di locazione resa in altro giudizio intentato dallo spoliator - Cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio per lo spoglio - Esclusione - Sospensione necessaria di questo fino alla definizione del giudizio di risoluzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502856-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere in un giudizio postula che la controversia sia stata composta bonariamente e perciò non sussiste, né viene meno l'interesse ad agire se successivamente alla reintegra, ottenuta dallo spoliatus quale detentore qualificato, lo spoliator ottiene in altro giudizio la declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra esse parti, costitutivo del diritto alla definizione né il giudizio per la reintegra deve esser sospeso in attesa della definizione di quello - petitorio - sulla predetta risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1647, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 705, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 703, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)