diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 26/05/1998 (Rv. 515819 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO - SUCCESSIONE | Giudizio possessorio - Prova della successione nel possesso - Titolo astrattamente idoneo al trasferimento di beni ereditari - Sufficienza - Conseguenze - Sospensione del giudizio possessorio sino all'esito del giudizio petitorio relativo alla validità del titolo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515819-01

POSSESSO - ACQUISTO - SUCCESSIONE

Il principio della continuità nel possesso tra il "de cuius" e l'erede (art. 1146, primo comma, cod. civ.) consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie, a fondamento delle quali è sufficiente la dimostrazione, da parte di chi invochi la "successio possessionis", dell'esistenza di un titolo, anche invalido, (nella specie, il testamento) astrattamente idoneo al trasferimento dei beni ereditari, con la conseguenza che il giudizio possessorio così instaurato non può essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio petitorio nel quale si discuta della validità del testamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)