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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022 (Rv. 665234 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Affidamento esclusivo - Condizioni - Prevalente interesse del minore - Criteri - Valutazione dell’idoneità genitoriale del solo genitore affidatario - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della inidoneità genitoriale dell’altro genitore sulla sola base dell’avvenuto trasferimento con i figli in altra città - Esclusione - Considerazione delle ragioni della scelta - Necessità - Valutazione delle conseguenze del distacco del figlio minore dal genitore sino ad allora convivente - Necessità. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665234-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE

In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi

brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità fondata sulla sola base della buona qualità della rete familiare allargata di quest'ultimo collegata ad una valutazione di grave carenza genitoriale dell'altro, motivata esclusivamente sulla base della sua scelta, non concordata con il genitore non collocatario, di trasferirsi con i figli in un'altra città, senza valutare le ragioni di tale decisione né le conseguenze che avrebbe avuto sui figli l'improvviso allontanamento dalla figura genitoriale di primo riferimento, con la quale avevano sempre vissuto fino ad allora.

Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)