Sez. 1 - , Sentenza n. 18227 del 24/07/2017 (Rv. 644980 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITÀ) - IN GENERE | Consigliere regionale - Componente del consiglio di amministrazione di ente sottoposto al controllo della regione - Causa di ineleggibilità ex art. 2, comma 1, n. 11, della l. n. 154 del 1981 - Cessazione della causa di ineleggibilità - Decadenza del componente del consiglio - Presa d’atto della decadenza - Necessità - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITÀ) - IN GENERE
La causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2, comma 1, n. 11, della l. n. 154 del 1981, costituita dall'essere componente del consiglio di amministrazione di ente pubblico controllato dalla regione, viene meno, in caso di decadenza dall'incarico (per mancata partecipazione alle sedute del consiglio), soltanto per effetto di una presa d’atto dell’intervenuta cessazione da parte dell'ente ovvero del suo accertamento in sede giurisdizionale prima della presentazione della candidatura, essendo tale causa di ineleggibilità tesa ad evitare situazioni di turbativa o di inquinamento elettorale che potrebbero derivare dall’incarico ricoperto.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 03/09/1991 num. 43 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)