Sez. 2, Sentenza n. 886 del 10/03/1975 (Rv. 374271 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - ISCRIZIONE A RUOLO - ULTERIORE ISCRIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - ISCRIZIONE A RUOLO - ULTERIORE ISCRIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
La comparsa con la quale, ai sensi dell'art 125 disp att cod proc civ si provvede a riassumere una causa cancellata dal ruolo, ha natura di atto tendente alla prosecuzione della precedente fase del giudizio, nell'ambito del medesimo grado. Per detta riassunzione non e, quindi, necessaria una nuova iscrizione a ruolo della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)