Sez. 1, Sentenza n. 9247 del 25/06/2002 (Rv. 555322 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | A seguito di cancellazione della causa dal ruolo - Natura - Atto di prosecuzione del giudizio originario - Conseguenze - Parte già costituita in giudizio - Ancorché non tempestivamente - Nuovo mandato alle liti o nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione - Deposito di comparsa riassuntiva - Sufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario, e non richiede, pertanto, un nuovo mandato alle liti, né una nuova iscrizione a ruolo (sempre che non comporti il mutamento dell'organo giudicante). L'esigenza di una nuova costituzione in giudizio, nel processo riassunto, deve ritenersi assolta, per la parte che si sia già costituita - ancorché non tempestivamente - in giudizio, dal deposito della sola comparsa riassuntiva di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., atteso che, in tal caso, la rinnovazione del deposito del fascicolo di parte (già in atti) non risponderebbe ad alcuna apprezzabile esigenza difensiva della controparte e mal si concilierebbe sia con la natura della cancellazione della causa dal ruolo - che determina un semplice stato di quiescenza del procedimento -, sia con la peculiarità degli effetti della costituzione in giudizio, destinati a permanere per l'intero grado del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)