Sez. L, Sentenza n. 217 del 12/01/1983 (Rv. 425049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST-CORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DI REGOLE ERMENEUTICA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SOSTITUZIONE DI UNA NORMATIVA CONTRATTUALE CON ALTRA SUCCESSIVA E DIVERSA - RILEVANZA DELLE NORME DI ATTUAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POST-CORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DI REGOLE ERMENEUTICA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SOSTITUZIONE DI UNA NORMATIVA CONTRATTUALE CON ALTRA SUCCESSIVA E DIVERSA - RILEVANZA DELLE NORME DI ATTUAZIONE.*
Il principio secondo cui, per i contratti collettivi postcorporativi, le censure di legittimità possono investire la retta applicazione delle regole ermeneutiche, non esclude che proprio dalla violazione di queste ultime possa emergere la violazione o falsa applicazione di norme di completamento del patto. Inoltre, essendo la successione di tali contratti retta anch'essa dalla libera volontà delle parti, non è possibile, nell'ipotesi in cui una normativa sia sostituita da altra successiva e diversa, trascurare la Rilevanza della funzione integratrice esercitata dalle norme di attuazione, ancorché dirette a regolarizzare l'applicazione dei contratti nel tempo. (Conf 6426/80, mass n 410188, sulla prima parte; (Conf 5312/79, mass n 401907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)