Sez. L, Sentenza n. 761 del 04/02/1981 (Rv. 411236 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO, AFFITTO PARZIARIO E CONTRATTI ASSOCIATIVI - DISTINZIONE - CRITERIO - RISCHIO DELL'IMPRESA - RILEVANZA - NOZIONE - RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLE OSCILLAZIONI DELLA PRODUZIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO, AFFITTO PARZIARIO E CONTRATTI ASSOCIATIVI - DISTINZIONE - CRITERIO - RISCHIO DELL'IMPRESA - RILEVANZA - NOZIONE - RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLE OSCILLAZIONI DELLA PRODUZIONE - ESCLUSIONE.*
Per distinguere l'affitto dalle figure dei contratti associativi occorre far capo all'elemento tipico della nozione d'imprenditore, cioe al rischio dell'impresa, rischio che non puo ridursi alle oscillazioni che puo subire la produzione della cosa, giacche siffatto rischio puo bene inerire al contratto di affitto, il cui canone puo consistere anche in una quota dei prodotti del fondo (affitto parziario). Il rischio d'impresa va, invece, riferito al lato passivo della gestione, all'incidenza delle spese e delle perdite, cioe alla responsabilita della gestione, la quale, appunto, distingue il rapporto associativo da quello di fitto parziario. (Conf 241/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1639, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)