Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159815 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - IPOTESI DI CUI ALL'ART. 306, PRIMO C. COD. PEN. - ELEMENTO COSTITUTIVO - ACCORDO PER REALIZZARE IL FINE PROPOSTO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - IPOTESI DI CUI ALL'ART. 306, PRIMO C. COD. PEN. - ELEMENTO COSTITUTIVO - ACCORDO PER REALIZZARE IL FINE PROPOSTO - SUFFICIENZA.*
Per la sussistenza del delitto di banda armata nella ipotesi di cui al primo C. dell'art. 306 cod. pen., elemento costitutivo di indubbio rilievo è l'incontro delle singole volontà dei componenti, tutte protese alla realizzazione dei fini per cui l'associazione viene costituita, mentre è irrilevante il momento della pratica realizzazione dello scopo che si intende perseguire. Ne consegue che il su indicato elemento deve ritenersi concretato non appena i cospiranti abbiano concordato, in modo serio e impegnativo, di svolgere l'attività diretta a commettere alcuno dei delitti indicati dall'art. 302 cod. pen. (V mass n 138376, prima parte; (V mass n 145129).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 302 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)