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Sez. 1, Sentenza n. 617 del 25/10/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162271 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162271-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*

La banda armata - nelle due ipotesi distinte previste dal comma primo e dal comma secondo dell'articolo 306 del codice penale - rientra nel più vasto fenomeno associativo criminoso contro la personalità dello stato e presuppone, oltre la stabilità di un vincolo associativo tra una pluralità di consociati, proteso al conseguimento dello scopo comune di commettere uno o più delitti, non colposi, contro la personalità internazionale od interna dello stato, punibili con l'ergastolo o la reclusione, anche i requisiti, specializzanti, del possesso di armi e della organizzazione in bande. (V mass n 160073; (V mass n 159815; (V mass n 159813).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)