Sez. L, Sentenza n. 12548 del 11/12/1997 (Rv. 510844 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Termine per la notifica del decreto presidenziale all'appellato - Decorrenza - Dalla comunicazione del deposito del decreto di fissazione dell'udienza - Mancata notifica - Effetti - Incidenza sull'impugnazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, solo dalla data dell'avvenuta comunicazione del deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza inizia a decorrere il termine per la notifica all'appellato, e tale principio non tollera eccezioni neppure nei casi in cui l'udienza di discussione venga fissata molto tempo dopo la proposizione dell'appello; peraltro, anche nell'ipotesi in cui l'appellante, pur ritualmente avvertito, ometta la notifica del ricorso e del decreto, non si verifica alcuna decadenza dall'impugnazione (perfezionatasi col deposito del ricorso nel termine di legge), dovendo in tal caso il giudice assegnare all'appellante un ulteriore termine(perentorio) per la notifica, previa fissazione di altra udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)