Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011 (Rv. 619317 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte - Oneri della parte - Produzione del fascicolo nel quale sono contenuti - Modalità - Atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio - Rilevanza - Deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria - Idoneità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)