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Sez. L, Sentenza n. 4898 del 01/03/2010 (Rv. 612511 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Onere di deposito, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso, degli atti processuali, documenti, contratti o accordi collettivi - Ambito - Atti non inclusi nel fascicolo d'ufficio del giudizio di merito non comprensivo della relazione scritta del consulente tecnico nominato d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612511-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dai commi secondo, n. 4, e terzo dell'art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilità, l'onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresì, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove, come nella specie, il fascicolo d'ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformità dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)