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Sez. 1, Sentenza n. 1702 del 26/06/1964 (Rv. 302446 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - AUSILIARI - DELEGA AD ALTRI DI ATTRIBUZIONI DEL CURATORE - AMMISSIBILITA - AUTORIZZAZIONE - ORGANO COMPETENTE - GIUDICE DELEGATO - TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1964-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302446-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - AUSILIARI - DELEGA AD ALTRI DI ATTRIBUZIONI DEL CURATORE - AMMISSIBILITA - AUTORIZZAZIONE - ORGANO COMPETENTE - GIUDICE DELEGATO - TRIBUNALE FALLIMENTARE.*

Se e vero che l'art. 32 della legge fallimentare sancisce la intrasmissibilita delle attribuzioni del curatore, tuttavia, la regola non e assoluta, perche lo stesso articolo ammetta la delega ad altri di tali attribuzioni per il componimento di singole operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. Il provvedimento di autorizzazione puo essere adottato anche dal tribunale fallimentare in luogo del giudice delegato, in quanto a norma dell'art. 23 della legge fallimentare, il tribunale, che ha dichiarato il fallimento, e investito dell'intera procedura fallimentare cioe presiede e sovrintende al procedimento in generale. Trovandosi all'apice della gerarchia degli organi del processo di fallimento, il tribunale fallimentare, che nomina il giudice delegato, puo surrogarlo ed e competente a decidere sui reclami contro i provvedimenti di lui e puo anche sostituirlo in caso di sua inerzia.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)