Sez. 1, Sentenza n. 6400 del 03/12/1981 (Rv. 417201 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COADIUTORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - COMPETENZA - RELATIVO PROVVEDIMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE ANZICHÉ DAL GIUDICE DELEGATO - INVALIDITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COADIUTORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - COMPETENZA - RELATIVO PROVVEDIMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE ANZICHÉ DAL GIUDICE DELEGATO - INVALIDITÀ.*
Ai sensi dell'art. 25 n. 7 della legge fallimentare (applicabile, in virtù degli artt. 164 e 188 anche alla procedura di amministrazione controllata) la liquidazione del compenso al coadiutore del Commissario giudiziale nell'amministrazione controllata rientra nella Competenza esclusiva del giudice delegato, il cui potere in materia ha natura giurisdizionale, siccome tende all'attuazione del diritto di un terzo a percepire la retribuzione dell'attività svolta, con la conseguenza che il provvedimento del tribunale fallimentare che siasi sostituito al giudice delegato nella Determinazione del compenso è invalido in quanto reso da organo incompetente. (V 1702/64, mass n 302446).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 com. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)