Sez. 1, Sentenza n. 200 del 23/01/1967 (Rv. 325936 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE - PRESUPPOSTO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE - PRESUPPOSTO.*
Perche sorga la responsabilita per ingiustificata rottura delle trattative, configurabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, e necessario che le trattative stesse siano arrivate ad un punto di concludenza tale da far sorgere l'affidamento che il contratto sara concluso, sicche la rottura ingiustificata della negoziazione appaia contraria ai doveri di lealta e di correttezza, cui debbono essere improntati i rapporti tra i soggetti degli Atti giuridici gia nella fase necessaria dell'attivita di negoziazione. (nella specie, e stata esclusa la responsabilita della pubblica amministrazione per l'ingiustificata rottura delle trattative, sul rilievo che queste si erano esaurite nello scambio di una proposta condizionata e notevolmente difforme dell' ente pubblico).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)