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Sez. 2, Sentenza n. 3008 del 28/09/1968 (Rv. 335853 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE DELLA PA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335853-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE DELLA PA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Il giudice ordinario deve affermare la responsabilita della pa per culpa in contrahendo quando, con il suo comportamento non improntato a coerenza, a diligente correttezza ed al senso di solidarieta sociale che integrano il contenuto della buona fede, essa abbia ingenerato, ancorche per mera colpa, nel privato un ragionevole affidamento, andato, poi, deluso. Il comportamento di buona fede e espressione di un dovere estraneo al contratto, e pertanto sfugge alla cognizione dell'autorita amministrativa di controllo, compito della quale e soltanto quello di valutare la conformita del negozio alla legge e di impedire che possano essere attuati Atti contrari al pubblico interesse. La valutazione della condotta della pa da parte del giudice ordinario, ai fini dell'accertamento della responsabilita per culpa in contrahendo, non involge alcuna questione di diritto amministrativo, posto che non si tratta di stabilire se l'amministrazione, in relazione ai suoi fini istituzionali, si sia comportata da corretto amministratore ed abbia convenientemente apprezzato il pubblico interesse, ma piu semplicemente di accertare se, contrattando con il privato, essa abbia o meno violato le regole dettate dagli artt. 1337 e 1358 cod.civ. (nella specie, e stato ritenuto che, mancata l'approvazione del contratto, correttamente i giudici di merito avevano affermato la responsabilita per culpa in contrahendo della amministrazione dei llpp che aveva affidato l'esecuzione di un progetto di un tronco di strada di montagna ad un professionista fissandogli nel disciplinare un termine eccezionalmente breve - un mese - per la consegna dell'elaborato aveva richiesto l'esecuzione prima dell'approvazione ed aveva imposto una penale e l'esonero dell'incarico, senza diritto al compenso, qualora il termine fosse inutilmente decorso. (V. N. 200-67, massima n. 325936 n. 128-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1358, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 19, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)