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Sez. 2, Sentenza n. 2315 del 10/07/1972 (Rv. 359676 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RESPONSABILITA DIRETTA VERSO I TERZI DELL'ENTE DELEGATO - CONDIZIONI - POTERE DI CONTROLLO E DI INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359676-01

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RESPONSABILITA DIRETTA VERSO I TERZI DELL'ENTE DELEGATO - CONDIZIONI - POTERE DI CONTROLLO E DI INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - IRRILEVANZA.*

In virtu della delegazione amministrativa l'ente delegato e direttamente responsabile verso i terzi degli Atti posti in essere nell'Esercizio e nell'espletamento della delega, allorche questi Atti si palesino lesivi dell'altrui sfera giuridica, senza che possa avere influenza impeditiva la riserva per l'amministrazione delegante di un potere di controllo e di ingerenza sul legittimo e corretto adempimento dell'incarico conferito, potere che si identifica e si sostanzia nel diritto di accertare che l'esecuzione dell'incarico stesso sia conforme ai termini della delega ed alla normativa da cui l'amministrazione delegante ripete la sua Competenza primaria nella specifica materia. (Conf 1969'71, mass n 352561).*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 11, Legge 04/07/1949 num. 436 art. 2, Legge 22/06/1949 num. 340 art. 7, Legge 22/06/1949 num. 340 art. 3, Legge 22/06/1949 num. 340 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)