diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 335 del 29/01/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210493 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DELLE PARTI | Qualificazione dell'atto - Riferimento alla volontà espressa nell'atto e alla caratterizzazione formale e sostanziale di quest'ultimo - Necessità - Fattispecie: in tema di richiesta di riesame e di istanza di revoca di misura cautelare personale.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210493-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DELLE PARTI

Ai fini della qualificazione di un atto giuridico processuale deve aversi riguardo alla volontà che risulta espressa dall'atto e alla caratterizzazione sia formale che sostanziale del medesimo (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha qualificato l'atto come istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e non già come richiesta di riesame per il fatto che l'istanza era diretta al giudice che procedeva ed era volta a stimolare un ulteriore apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura alla luce di norme di legge sopravvenute).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)