Sez. 6, Sentenza n. 31041 del 13/05/2004 Cc. (dep. 15/07/2004) Rv. 229498 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Appello per motivi diversi da quelli già decisi dal tribunale del riesame - Diritto della parte alla pronuncia di merito - Nullità dell'ordinanza del tribunale di riesame che riqualifichi l'atto di appello come ricorso per cassazione avverso la precedente decisione - Fattispecie in tema di appello sulla reiezione della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE
La reiezione dell'istanza volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, sostenuta da motivi diversi da quelli già decisi dal tribunale del riesame in precedenza, può essere appellata dall'imputato, il quale ha diritto ad una pronuncia sul merito della questione sollevata; è pertanto affetta da nullità l'ordinanza del tribunale del riesame con funzione di giudice di appello che riqualifichi l'atto di appello come ricorso per cassazione avverso la precedente decisione (Nel caso di specie, l'appello riguardava la reiezione dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase, dopo che il tribunale del riesame aveva già riconosciuto l'operatività dell'istituto della contestazione a catena, con conseguente retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 4 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)