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Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998 (Rv. 521402 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Presunzione di colpa - Scuola di equitazione - Soggetto obbligato al risarcimento - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521402-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., si fonda sul principio "cujus commoda eius et incommoda": ne consegue che, nel caso di danno arrecato da un cavallo durante una lezione di equitazione, la presunzione di colpa prevista dalla norma citata opera a carico non del cavaliere, ma del gestore del maneggio, il quale è il soggetto che ritrae un utile (economico) dalla gestione dell'animale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)