Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998 (Rv. 521402 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Presunzione di colpa - Scuola di equitazione - Soggetto obbligato al risarcimento - Individuazione - Criteri.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., si fonda sul principio "cujus commoda eius et incommoda": ne consegue che, nel caso di danno arrecato da un cavallo durante una lezione di equitazione, la presunzione di colpa prevista dalla norma citata opera a carico non del cavaliere, ma del gestore del maneggio, il quale è il soggetto che ritrae un utile (economico) dalla gestione dell'animale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)