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Sez. 3, Sentenza n. 979 del 21/01/2010 (Rv. 609499 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Art. 2052 cod. civ. - Relativi obblighi - Responsabilità del proprietario - Affidamento dell'animale ad altri sotto la propria sorveglianza - Danni a terzi causati dall'animale - Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609499-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

In tema di danno cagionato da animali, poiché l'art. 2052 cod. civ. impone l'obbligo di predisporre le necessarie cautele - fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito - indifferentemente sia al proprietario dell'animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso, il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il titolare di un'associazione organizzatrice di una passeggiata a cavallo a beneficio dei privati fosse responsabile dei danni occorsi al fantino per effetto della caduta provocata dall'improvviso imbizzarrirsi dell'animale a causa dello spavento conseguente alla vista di un cane pastore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)