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Sez. L, Sentenza n. 27312 del 17/11/2008 (Rv. 605526 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Pronuncia della sentenza da parte di una sezione della Corte d'appello come giudice di rinvio anziché da un'altra - Nullità - Esclusione - Condizioni - Designazione - Limiti - Situazione di incompatibilità del giudice designato - Fondamento - Decisione adottata, con il rito del lavoro, dalla sezione civile della Corte d'Appello anziché dalla sezione lavoro composta da un unico collegio - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605526-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE

Non è configurabile alcuna nullità della sentenza pronunciata, in seguito ad annullamento con rinvio della S.C., dalla sezione civile della corte d'appello, anziché dalla sezione lavoro, in ragione dell'incompatibilità assoluta a decidere, nel giudizio rescissorio, della sezione lavoro composta da un unico collegio, purchè il giudizio si sia svolto nel rispetto del rito del lavoro e risultino osservate le regole riguardanti la designazione del giudice disposta dalla S.C. ed il principio dell'alterità del giudice di rinvio sancito dall'art. 383 cod. proc. civ. e diretto alla tutela dell'imparzialità del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)