Sez. 3, Sentenza n. 8786 del 27/04/2005 (Rv. 582007 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Designazione - Conseguenza - Attribuzione di una competenza funzionale - Decisione assunta dalla stessa sezione della corte di appello, seppure operante con due distinti collegi - Incompetenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE
La designazione del giudice di rinvio, individuata dalla S.C. a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata in altra sezione della stessa Corte di appello, attribuisce al detto giudice una competenza funzionale "ratione materiae" che non può essere modificata nè dal giudice del rinvio, nè dalla S.C.. Ne consegue che deve ritenersi emessa da giudice incompetente la sentenza pronunciata in sede di rinvio dalla stessa sezione della corte di appello, anche se operante con due distinti collegi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)