Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 22/05/1993 (Rv. 482471 - 01)
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Cancellazione della trascrizione | Pignoramento immobiliare - Cancellazione "consentita dalle parti" ex art. 2668 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Elementi alternativamente richiesti - Determinazione.
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Cancellazione della trascrizione
Al pignoramento immobiliare non è applicabile la cosiddetta cancellazione "consentita dalle parti" indicata dall'art. 2668 cod. civ., la quale riguarda il solo pignoramento speciale mobiliare. Pertanto, per conseguire l'effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono due soltanto: a) l'annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento; b) l'annotazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del primo comma dell'art. 562 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 562, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)