Sez. 3 - , Ordinanza n. 27545 del 21/11/2017 (Rv. 646845 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - LIBERAZIONE DELLE GARANZIE | Obbligo del creditore soddisfatto di consentire la liberazione dei beni dalle garanzie date per il credito - Contenuto - Garanzie reali e vincolo derivante da pignoramento immobiliare - Differenze - Atto negoziale autorizzativo e atto processuale di rinuncia agli atti esecutivi - Conseguenze - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - LIBERAZIONE DELLE GARANZIE
In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (La S.C. ha applicato il principio in una fattispecie nella quale, a causa del ritardo del creditore nel rinunciare all'esecuzione, il terzo promissario acquirente dell'immobile aveva receduto dal contratto, ritenendo il doppio della caparra, e l'esecutato aveva venduto il bene ad un altro soggetto solo dopo la liberazione dello stesso dal vincolo pignoratizio, ma ad un prezzo inferiore rispetto a quello convenuto con il primo acquirente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1200, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)