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Sez. L, Sentenza n. 9709 del 06/11/1996 (Rv. 500383 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Pensione liquidata anche in base a contributi versati all'estero - Quote di integrazione al minimo non più spettanti a seguito di liquidazione di pensione estera - Ripetibilità - Disciplina speciale - Irripetibilità - Condizioni - Conoscenza effettiva da parte dell'I.N.P.S. della liquidazione della pensione estera - Necessità - Richiesta di informazioni da parte dell'istituto previdenziale - Necessità - Esclusione nella disciplina anteriore all'art. 3, comma 14, legge n. 335 del 1995.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500383-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

La ripetibilità delle quote di integrazione della pensione al minimo che risultino non dovute, a favore di lavoratori migranti fruenti in Italia di pensione liquidata sulla base del cumulo anche dei periodi lavorativi esteri, a seguito della liquidazione all'estero del relativo "pro - rata" ("complemento" secondo la terminologia del regolamento comunitario 1408/71) - ripetibilità che ha carattere di specialità anche perché l'assicurato viene espressamente avvertito, a norma dell'art. 45, quarto comma, del regolamento comunitario d'attuazione n. 574/72, della provvisorietà della liquidazione, e che è disciplinata non solo dall'art. 8 della legge n. 153 del 1969, ma anche dall'art. 11 della legge n. 155 del 1981, abilitante l'I.N.P.S. a effettuare recuperi oltre il limite del quinto di cui all'art. 69 della legge n. 153 "anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale" -, viene meno, in armonia con i principi enunciati da Corte Cost. n. 166 del 1996 in relazione a materia analoga, solo a partire dal momento in cui l'INPS venga a conoscenza dell'erogazione della pensione estera (e del decorso di un ulteriore termine commisurato ai tempi tecnici necessari per la utilizzazione contabile del dato), senza che, tenendo presenti gli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, si possa ritenere l'I.N.P.S. in grado di venire a conoscenza della erogazione ulteriore, in difetto di comunicazione al riguardo dell'ente estero, oppure tenuto a rivolgere richieste di informazione alle istituzioni straniere entro un termine determinato o con una determinata periodicità, prima che l'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (modificativo dell'art. 8 della legge n. 153 del 1969) prevedesse, per le pensioni di tale tipo, il ricalcolo annuale dei trattamenti minimi in funzione delle variazioni di importo dei trattamenti esteri, riservando ad un decreto ministeriale le modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 11, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 14 CORTE COST., Regolam. Comunitario 04/00/1972 num. 574 art. 45, Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 84, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2033

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)