Sez. U, Sentenza n. 1967 del 22/02/1995 (Rv. 490614 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Trattamenti pensionistici conseguenti - Somme non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera - Riassorbimento - Specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità - Configurabilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Nell'ipotesi di trattamenti pensionistici liquidati, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti da un Paese estero, il riassorbimento delle somme risultanti non più dovute a seguito dell'erogazione della pensione estera, in quanto previsto come ipotesi fisiologica della relativa disciplina contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, configura una specifica ed autonoma ipotesi di ripetibilità, non assumibile nelle fattispecie legali tipo di cui agli artt. 2033 cod.civ., 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, per insussistenza dell'errore, supposto dal primo di detti articoli ed espressamente previsto dagli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)