Sez. 1, Sentenza n. 3201 del 05/04/1996 (Rv. 496832 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Estensione d'ufficio degli effetti favorevoli della sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido agli altri coobbligati - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che estende d'ufficio gli effetti favorevoli della sentenza, pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, agli altri coobbligati, atteso che l'art. 1306, secondo comma, cod. civ. non ammette una efficacia immediata, nei confronti dei coobbligati rimasti estranei al giudizio, della sentenza a loro favorevole, ma attribuisce semplicemente ad essi il potere di avvalersene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)