Sez. 5, Sentenza n. 2383 del 03/02/2006 (Rv. 587406 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Condebitore solidale - Giudicato favorevole - Estensione all'altro condebitore - Richiesta ex art. 1306, secondo comma, cod. civ. - Formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie - Sostituto e sostituito d'imposta.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
La richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dal condebitore solidale (nella specie, nel presupposto della sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva fra sostituto d'imposta e sostituito), avanzata per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile; né l'esistenza in tali termini del giudicato è rilevabile d'ufficio, spettando solamente al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole, e decidere, in caso positivo, esercitando un diritto potestativo sostanziale, di avvalersene ai sensi del citato art. 1306, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)