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Sez. 1 - , Sentenza n. 5520 del 06/03/2017 (Rv. 644654 - 05)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. - Eguale momento di decorrenza per gli imprenditori collettivi e individuali - Imprenditori non iscritti - Inapplicabilità del termine - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644654-05

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione, e, dall’altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d’ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)